Art. 4.
(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

      «4. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a venticinque anni di età, o con età superiore a venti anni, ma con potenza maggiore di 50 kW, che siano stati dichiarati e certificati dalle associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici registrate

 

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presso il Ministero dei trasporti. Possono altresì essere considerati veicoli di interesse storico quelli iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero dei trasporti, che ne disciplina la tenuta e il funzionamento.
      4-bis. I veicoli di cui al comma 4 devono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che hanno subìto delle importanti e documentate modifiche e che sono classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione dei trasporti».